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Normativa

Gli impianti di condizionamento dell’aria possono divenire, in caso di carente o inadeguata manutenzione, fonte di diffusione di microrganismi patogeni, fortemente nocivi per la salute.

LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE È ONERE CHE INCOMBE SUL DATORE DI LAVORO, CHE NE È RESPONSABILE.

Mantenere pulito il proprio impianto aeraulico risponde a specifiche disposizioni normative e migliora la qualità dell’aria che respiriamo negli ambienti ove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Secondo il DLGS 81/08 art.64 “Obblighi del datore di lavoro” All.4: “….se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica essi devono (omissis) … essere sottoposti periodicamente a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela dei lavoratori…. qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute (omissis)…. deve essere eliminato rapidamente” Qualora non vengano effettuati controlli e soluzioni in merito sono previste sanzioni che vanno da quelle pecuniare (da €1.000,00 ad €4.800,00) a quelle penali (da 2 a 4 mesi di reclusione).

Vi sono anche diverse altre leggi a livello regionale e linee guida nazionali che impongono tale obbligo.

Una sanzione di tipo amministrativo è anche prevista per le aziende pubbliche e private sottoponibili a controlli delle ASL e consiste nella revoca della licenza con conseguente chiusura immediata dell’attività imprenditoriale nel caso di mancata eliminazione del rischio rilevato nella struttura: per questo occorre porre attenzione alle condizioni degli impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione; quando questi sistemi si trovano in cattive condizioni igieniche l’aria che respiriamo può essere malsana e pericolosa.

La frequenza con la quale procedere alle ispezioni tecniche degli impianti, al fine di determinare lo stato igienico degli stessi e conseguentemente la necessità di procedere alla bonifica microbiologica è dettata dalla UNI 15780:2011 la quale indica differenti parametri a seconda che gli impianti siano nuovi o già funzionanti. Si parte quindi da ispezioni tecniche da realizzarsi ogni 12 mesi sino ad ampliare la frequenza in funzione della classe di igiene. Periodicità differenti possono essere dettate invece per ciascuna specifica azienda dal proprio RSPP aziendale il quale, avendo valutato il rischio microbiologico derivante dagli impianti di climatizzazione dell’azienda assistita, inserisce tale valutazione nel DVR aziendale e determina la periodicità con la quale gli impianti devono essere ispezionati e bonificati.